STATUTO
NAZIONALE DI AZIONE GIOVANI
CAPO 1 - FINALITA', SIMBOLI E NORME DI ADESIONE
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Art. 1 (finalità)
"AZIONE GIOVANI" è il movimento unico e ufficiale dei giovani che si
riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale, ispirato a ad una visione
spirituale della vita, avente la finalità di garantire la dignità e gli
interessi di tutti i giovani italiani. Azione Giovani si impegna a diffondere
nelle nuove generazioni il movimento dell'identità nazionale nella più vasta
prospettiva europea, in coerente adesione ai valori tradizionali del nostro
popolo.
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Art. 2 (emblema e
bandiera)
L' emblema di A.G. è composto dalla fiaccola tricolore e dalla dicitura Azione
Giovani. Ogni uso non conforme dell’emblema ufficiale deve essere autorizzato
dalla Direzione Nazionale.
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Art. 3 (limiti di età)
Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30 anni
compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici. L’iscrizione è
consentita anche a coloro che pur non avendo compiuto i 14 anni risultano
iscritti alle scuole medie-superiori. Per i Dirigenti Nazionali ed i membri
dell’Esecutivo il limite di età è elevato a 35 anni. Il Presidente Nazionale
dura in carica ed è rieleggibile fino al compimento del 35° anno di età.
Raggiunti i limiti di età le cariche nazionali decadono e non sono più
rinnovabili. Gli iscritti di A. G. che ricoprono le cariche di Presidente
Provinciale, Coordinatore Regionale, Dirigente Nazionale e Membro
dell’Esecutivo hanno l’obbligo di regolarizzare la loro iscrizione ad A.N.
CAPO II - GLI ORGANI POLITICI
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Art. 4 (Circoli)
L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto da almeno 10 membri
riuniti per affinità territoriale, ambientale o tematica. La costituzione del
circolo è approvata dal Presidente Provinciale. Nel caso di mancata
approvazione il Presidente Provinciale inoltra con proprio parere la richiesta
alla Direzione Nazionale che decide a maggioranza degli aventi diritto,
sentita la Commissione Tesseramento.
Organi del circolo sono: il Presidente, il direttivo e l’assemblea degli
iscritti. Il Presidente del circolo viene indicato dall’assemblea degli
iscritti e nominato dal Pres. Prov. Nel caso di più circoli esistenti nello
stesso Comune il Pres. Prov. di concerto col Coord Reg può nominare un
Coordinatore Comunale, sentito il parere dei presidenti di circolo. Nei Comuni
in cui non siano costituiti Circoli di Ag il Pres. Prov., può designare un
fiduciario. Possono essere costituiti circoli anche fuori dal territorio della
Repubblica Italiana, la ratifica viene fatta dal Presidente Nazionale di AG.
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Art. 5 (Presidenti
Provinciali)
I Circoli sono federati di norma nei corrispondenti coordinamenti provinciali
di A.N. Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo Provinciale
di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di A.N.
Sono organi provinciali: il Presidente Provinciale, il Direttivo e la
Conferenza Provinciale dei quadri dirigenti. Il Presidente Provinciale nomina
e presiede le riunioni di un Direttivo Provinciale composto da non più di
venti membri. La ratifica del Direttivo Provinciale spetta al Presidente
Nazionale, e si dà per acquisita in mancanza di comunicazioni avverse dopo 30
gg dall'invio della richiesta. I membri dell’Esecutivo Nazionale ed i
Dirigenti Nazionali partecipano, senza diritto di voto, ai direttivi
provinciali della federazione in cui sono iscritti; il Coordinatore regionale
può partecipare ai direttivi provinciali delle federazioni che ricadono nella
propria regione. Il Presidente Provinciale, nell’ambito del quadro delineato
dalle direttive nazionali, ha facoltà esecutiva e autonomia organizzativa e
politica nel territorio di propria competenza. Il Presidente Provinciale dura
in carica tre anni e viene eletto dall' Assemblea degli iscritti. Alla
scadenza del mandato il Pres. Prov. uscente convoca il Congresso Provinciale,
nel caso di inerzia dello stesso alla convocazione provvede il Coordinatore
Regionale ovvero il Presidente Nazionale. Il Pres. Prov. raccoglie il
tesseramento annuale e le relative quote di adesione, ne invia per conoscenza
una copia al Coordinatore Regionale e ne cura l’inoltro alla Direzione
Nazionale.
Il Pres. Prov. può, con motivazione scritta da allegare al tesseramento,
negare la ratifica dell'adesione individuale nei casi in cui ritenga opportuno
adottare tale provvedimento. In tal caso curerà comunque l'inoltro delle
domande in sospeso sulle quali deciderà il Presidente Nazionale, sentita la
Commissione Tesseramento. Qualunque procedura di raccolta del tesseramento
differente rispetto a quella sopra descritta si considera illegittima e non
sanabile. Il Pres. Prov. convoca e presiede la Conferenza Provinciale dei
quadri di AG, organo consultivo composto dai membri dell’Esecutivo Nazionale,
della Direzione Nazionale, del Coordinamento Regionale, del Direttivo
Provinciale, dai presidenti di circolo, dai coordinatori comunali, da tutti
gli eletti, iscritti ad AG negli Enti Locali, nelle Università, nelle scuole,
dai responsabili provinciali di organizzazioni ed associazioni che insistono
sul territorio provinciale ed esprimono, nei settori di loro competenza, la
medesima visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un
protocollo d’intesa con il direttivo provinciale.
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Art. 6 (Coordinatori
Regionali)
Nell’ambito di una stessa regione è istituito il Coordinatore Regionale. Il
Coord. Reg. viene eletto dai Presidenti Provinciali di AG e di AU che
insistono sul territorio regionale, dai Dirigenti Nazionali eletti
all’Assemblea Nazionale iscritti in una delle federazioni provinciali di A.G.
costituenti la regione.
Sono organi regionali: il Coordinatore, il Coordinamento e la Conferenza
Regionale dei quadri dirigenti. Il Coordinatore Regionale esercita funzioni di
indirizzo, coordinamento e verifica dell'attuazione della linea politica
determinata dalla Direzione Nazionale. Il Coord. Reg. riferisce periodicamente
in tal senso all'Esecutivo Nazionale. Il Coordinamento Regionale è composto
dal Coord. Reg., dai membri dell’Esecutivo Nazionale, dai Dirigenti Nazionali,
dai Presidenti Provinciali della regione, da cinque componenti nominati dal
Coordinatore Regionale.
Il Coord. Reg. rimane in carica per tre anni. La Conferenza Regionale dei
quadri , organo consultivo, è composta da tutti i componenti del Coordinamento
regionale, da tutti gli eletti di AG negli Enti Locali, nelle Università,
nelle scuole, dai responsabili regionali di organizzazioni ed associazioni che
insistono sul territorio regionale ed esprimono, nei settori di loro
competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento, previa
sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Coordinamento Regionale.
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Art. 7 (Direzione
Nazionale)
La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina gli indirizzi
politici generali del Movimento, esamina e approva i bilanci preventivi e
consuntivi. Approva a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le
modifiche al presente statuto. E' costituita da sessanta membri, trenta eletti
dal Congresso Nazionale e trenta nominati dal Presidente Nazionale, di cui 10
in ragione del premio di maggioranza.
I componenti dell’Esecutivo Nazionale ed i Coordinatori Regionali partecipano,
senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione, alla quale sottopongono
periodicamente i loro programmi e le loro considerazioni.
La Direzione Nazionale è presieduta e convocata, d’intesa con il Presidente
Nazionale, da un Presidente della Direzione Nazionale che viene eletto dalla
Direzione Nazionale a maggioranza. Il Presidente della Direzione Nazionale
redige l’ordine del giorno e garantisce il corretto svolgimento dei lavori. La
Direzione Nazionale è validamente convocata in presenza della metà più uno dei
suoi componenti. La direzione nazionale costituisce al suo interno l’Ufficio
di Presidenza, composto dal presidente e da due vice presidenti.
Il Dirigente Nazionale che non dovesse presentarsi per tre sedute consecutive
alle riunioni della Direzione Nazionale (intendendo per seduta l’intero arco
della stessa), senza aver addotto giustificati motivi, decade automaticamente.
La Dir. Nazionale, a tre anni dalla celebrazione del Congresso Nazionale,
richiede al Presidente Nazionale A.N. l’indizione di un nuovo Congresso.
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Art. 8 (Esecutivo
Nazionale)
L' Esecutivo Nazionale, organo che ha il compito di attuare la politica del
movimento, è composto da un massimo di venticinque membri nominati dal
Presidente Nazionale e ratificati dalla Direzione Nazionale. Ne fa parte di
diritto il Presidente Nazionale di Azione Universitaria ed il responsabile
nazionale per la politica studentesca.
Le deleghe ed i dipartimenti sono direttamente assegnati dal Presidente
Nazionale a singoli membri dell’esecutivo in ragione delle specifiche
competenze di ognuno relativamente alle questioni di particolare rilevanza
politica, sociale e culturale. Nel caso di rimozione ad opera del Presidente
Nazionale dall’incarico di membro dell’Esecutivo Nazionale il componente
rimosso viene integrato nella Direzione nazionale senza conseguenze a carico
dei dirigenti surrogati. In questo caso è fatto obbligo al Presidente
Nazionale di procedere alla sostituzione individuando il sostituto nell’ambito
della Direzione stessa, fatto salvo il numero massimo complessivo di 60
Dirigenti Nazionali.
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Art. 9 (Presidente
Nazionale)
Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, rappresenta in
ogni sede, politicamente e giuridicamente, le finalità e gli interessi di A.G.
Convoca e presiede l'Esecutivo Nazionale. Nomina l'Esecutivo Nazionale
attribuendo i relativi incarichi così come previsto dall'articolo 8. Il Pres.
Naz. di A.G. delibera sui ricorsi concernenti il tesseramento previa
istruttoria della Commissione Tesseramento.
Il Pres. Naz. di A.G. può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente
Nazionale di A.N. Richiesta in tal senso può essere rivolta al Presidente
Nazionale di A.N. dai tre quarti della Direzione Nazionale.
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Art. 10 (Assemblea
Nazionale)
Il Congresso Nazionale è l'organo supremo di A.G., elegge il Presidente
Nazionale e trenta dirigenti nazionali, elabora ed esprime le linee politiche
fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati elettivi di diritto al Congresso Nazionale:
il Presidente Nazionale uscente;
i membri della Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg);
i Coordinatori Regionali eletti;
i Presidenti Provinciali di A.G. eletti;
i Presidenti Provinciali di Azione Universitaria eletti.
Sono delegati elettivi:
i delegati eletti nelle assemblee provinciali in maniera proporzionale ai
votanti delle relative assemblee.
Sono invitati al Cong. Naz. gli iscritti ad A.G. eletti al CNSU, nel
parlamento nazionale e nei consigli regionali.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti in prima
votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, si
dà luogo al ballottaggio tra i primi due.
I Dirigenti Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati collegati ad
un candidato alla Presidenza, con ripartizione proporzionale dei seggi. La
Direzione Nazionale è delegata ad adottare il regolamento delle Assemblee in
sintonia con le indicazioni esposte nel presente Statuto.
Trascorsi tre anni dalla celebrazione del Congr. Naz. la Direzione Nazionale
richiede alla direzione del partito l’indizione di un nuovo Congr. Naz.
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Art. 11 (Conferenza
Nazionale Quadri dirigenti)
La Conferenza Nazionale è organo consultivo convocato dal Presidente Nazionale
di A.G. per la discussione delle tematiche politiche di attualità e la
progettazione di iniziative e campagne nazionali. Vi partecipano: Presidenti
Provinciali, Coordinatori Regionali, Dirigenti Nazionali e membri
dell’Esecutivo Nazionale.
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Art. 12 (Università)
Gli studenti universitari iscritti ad A.G. che intendono dedicarsi
prevalentemente alla politica universitaria, si costituiscono in appositi
Circoli di Ateneo, uniche strutture di A.G. deputate a svolgere attività
all'interno dell'Università. Il Presidente di Ateneo viene eletto ogni tre
anni dagli iscritti al medesimo Circolo. Analogamente, gli iscritti ai Circoli
di più Atenei ricadenti nello stesso Coordinamento Provinciale, eleggono il
Presidente Provinciale di Azione Universitaria.
La presidenza provinciale di AU può essere costituita solo nelle province sedi
di rettorato
Nel caso di province dove esiste un unico Ateneo la carica di Presidente di
Ateneo coincide con quella di Presidente Provinciale universitario.
Il Presidente Provinciale di A.U. è eletto dagli iscritti ai Circoli di
Ateneo. A livello di Ateneo il Presidente nomina un Direttivo universitario.
Il presidente di Ateneo o, se esiste, Provinciale, nomina un direttivo
universitario composto fino ad un massimo di 8 membri, fa parte di diritto del
Direttivo di A.G., nella qualità di Vice-Presidente, tranne nel caso di
facoltà distaccate.
I Presidenti di Ateneo, i Presidenti Provinciali Universitari, i delegati
eletti nelle Assemblee Provinciali, I membri del gruppo di A.U. al CNSU, i
Dirigenti Nazionali di A.U costituiscono l'Assemblea Nazionale Universitaria,
che elegge il Presidente Nazionale di A.U. e i dieci membri elettivi della
Direzione Nazionale di A.U.
In caso di gravi conflitti tra il Presidente Provinciale di A.G. e il
Presidente Provinciale di A.U., decide il Presidente Nazionale di A.G. sentito
il Presidente Nazionale di A.U.
Il Presidente Nazionale di A.U., di comune accordo con il Presidente Nazionale
di AG, può commissariare per gravi e giustificati motivi il Pres. Prov. di
Azione Universitaria con le medesime modalità necessarie al commissariamento
del Pres. Prov. di AG.
Il Presidente Nazionale di A.U. può essere rimosso dal suo incarico dal
Presidente Nazionale di A.G. per gravi motivi, in accordo con il Presidente
Nazionale di A.N.
Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia al regolamento di
A.U, approvato dai 2/3 dell’Assemblea Nazionale di A.U e ratificato dai 2/3
delle Direzioni Nazionali di AG e AU riunite in seduta congiunta.
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Art. 12 bis (Scuole)
La sigla che Azione Giovani utilizza nelle scuole medie-superiori è Azione
Studentesca. Il Presidente Nazionale Di AG nomina il Responsabile Nazionale di
AS tra i componenti dell’Esecutivo. Ogni Presidente Provinciale di A. G.
provvede alla nomina di un responsabile provinciale studentesco. Il
responsabile nazionale di A. S. convoca e presiede la Conferenza Nazionale di
AS, organo consultivo composto dai responsabili provinciali studenteschi.
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Art. 13 (sigle parallele)
La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di associazioni
parallele o di area, qualora ne ravvisi l'opportunità, per creare strumenti di
penetrazione nel mondo giovanile più efficaci e specifici. In tal caso devono
essere chiaramente indicate le competenze attribuite, i margini di autonomia
organizzativa, le relazioni istituzionali con A.G.
CAPO III – COMMISSIONE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI
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Art.14
La Commissione è eletta dall’Assemblea Nazionale ed è formata da 5 membri: un
presidente, il suo vice, tre componenti.
La Commissione si riunisce in via straordinaria ed esprime pareri obbligatori,
non vincolanti, sulle situazioni dove potrebbe essere richiesto un
provvedimento disciplinare di commissariamento, sospensione o espulsione a
carico di un qualsiasi iscritto.
La Commissione effettua verifiche circa la veridicità dei fatti e provvede a
relazionare per iscritto il Pres. Naz. di A.G.
L’azione disciplinare, a carico degli iscritti che non osservano i doveri
sanciti dal presente Statuto o che abbiano leso con il loro comportamento
l’immagine pubblica di A.G., può essere promossa dal Presidente Nazionale di
Ag, dai Presidenti Provinciali, dai Coordinatori Regionali, dai Dirigenti
Nazionali, dai membri dell’Esecutivo nell’ambito del territorio di loro
competenza.
I componenti l’Esecutivo, la Direzione Nazionale, i Coordinatori Regionali, i
Presidenti Provinciali possono essere deferiti alla Commissione solo dal
Presidente Nazionale.
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) ammonizione e censura;
b) sospensione a tempo determinato;
c) sospensione a tempo indeterminato;
d) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.
Il Presidente Nazionale può adottare nei confronti dell’iscritto deferito, in
attesa di definitiva decisione da parte dell’organo disciplinare competente,
provvedimenti sospensivi a carattere cautelare.
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Art. 15
Il Presidente Provinciale per gravi e giustificati motivi, può disporre il
commissariamento del Presidente del circolo, inviandone le motivazioni al
Presidente Nazionale di A.G. Opposizione al provvedimento può essere inoltrata
alla Commissione di Garanzia che riferisce alla Direzione Nazionale.
Il Presidente Nazionale può procedere, per gravi e giustificati motivi, al
commissariamento di Presidenti Provinciali e Coordinatori Regionali.
Il Presidente Nazionale può revocare l’incarico di componente dell’Esecutivo.
Può procedere altresì alla revoca dei Dirigenti Nazionali previo parere
favorevole della Direzione Nazionale che si esprime a maggioranza di due
terzi.
Il provvedimento di commissariamento dei Presidenti Provinciali, dei
Coordinatori Regionali e quello di revoca dei Dirigenti Nazionali devono
essere preceduti dal parere obbligatorio della Commissione di Garanzia e dei
Probiviri
Il Presidente Nazionale di A.U., sentito il parere del Presidente Nazionale di
A.G. può procedere al commissariamento del Presidente Provinciale di A.U.
secondo le medesime modalità previste dal presente articolo per il
commissariamento del Presidente Provinciale di A.G.
Il commissariamento ha durata massima di sei mesi, trascorsi i quali, è
convocata l’assemblea di circolo, provinciale o regionale, sulla base
dell’ultimo tesseramento ratificato.
Capo IV – COMMISSIONE TESSERAMENTO
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Art. 16
La Commissione è eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta da un
Presidente, un vice presidente e tre componenti. Il Presidente della
Commissione è il Responsabile del tesseramento nominato in seno all’Esecutivo
Nazionale dal Presidente Nazionale di AG.
La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tutte le
controversie relative al tesseramento ad A.G. ed alla costituzione dei
circoli.
CAPO V - INCOMPATIBILITA'
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Art. 17
I membri dell’Esecutivo Nazionale sono incompatibili con l’incarico di
Dirigente Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con
quella di Presidente Provinciale.
Nel caso in cui un Presidente Provinciale venga eletto Coordinatore Regionale
deve essere convocata l'Assemblea entro 3 mesi. La carica di Presidente
Provinciale di A.G. è incompatibile con quella di Presidente Provinciale di
A.U.
La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con
qualsiasi altra.
CAPO VI -
NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 18
La commissione di garanzia e dei probiviri è eletta dalla Direzione Nazionale
con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Nelle more della convocazione del Congresso Nazionale di AU, il Commissario
Nazionale di Azione Universitaria è nominato dal Presidente di A.G.
La Commissione Statuto eletta dal Congresso Nazionale rimane in carica fino
alla prossima scadenza statutaria per l’interpretazione autentica del presente
Statuto.
I Membri dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, I Coordinatori
Regionali, I Presidenti Provinciali eletti o nominati in occasione del secondo
congresso Nazionale mantengono il loro incarico sino alla scadenza del proprio
mandato, anche in deroga ai limiti d’età stabiliti all’art. 3 del presente
statuto.
Roma, 28
Aprile 2004
Commissione
Statuto Nazionale
Nicola Procaccini
Ettore De Conciliis
Daniele Porena
Fabrizio Tatarella
Daniele Romeo
Francesco Bucciarelli
Ruggero Razza
Giuseppe Riccio
Il presente
statuto è stato approvato all'unanimità dalla direzione nazionale di Azione
Giovani nella seduta del 28 aprile 2004